Lo scorso 25 marzo il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha inviato ai Prefetti una importante circolare interpretativa sull'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente e del conseguente divieto di conseguirne una nuova.
Com'è noto (cfr. "Omicidio stradale: ecco tutte le novità") alla sentenza di condanna ovvero patteggiamento consegue l'applicazione delle sanzioni accessorie suddette, anche nel caso sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il periodo durante il quale resta precluso l'ottenimento di un nuovo permesso di guida varia in base al reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna.
Ecco qui riassunte le nuove sanzioni:
DIVIETO DI CONSEGUIRE UNA NUOVA PATENTE: TUTTE LE NUOVE SANZIONI
SOSPENSIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL PREFETTO: ai sensi del nuovo art. 223 comma 2 Codice della Strada, nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il Prefetto, laddove ritenga sussistano elementi di responsabilità può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni, che diventano dieci anni in caso di condanna non definitiva. Nell'ipotesi più lieve di omicidio stradale, prevista dal primo comma dell'art. 589-bis c.p., la sospensione provvisoria la sospensione provvisoria può essere irrogata per un periodo non superiore a 3 anni.
NIENTE "ERGASTOLO" DELLA PATENTE: come avevamo evidenziato commentando "a caldo" l'approvazione del provvedimento legislativo, il divieto perpetuo di ottenere una nuova patente non è stato incluso fra le sanzioni accessorie approvate. La sanzione massima di trent'anni senza poter rientrare in possesso della licenza di guida, tuttavia, dovrebbe rappresentare nelle intenzioni del Legislatore un deterrente altrettanto efficace.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
Avvocati Penalisti in Bologna