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MINORI CONTESI: è reato trasferirsi all'estero impedendo all'altro genitore di vedere il min

  • 29 apr 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 31 mag 2023



La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di una madre che aveva fatto rientro nel paese d'origine (Germania) portando con sè il figlio minore e impedendo all'altro genitore di vederlo.

SOTTRAZIONE E MANTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO: Il reato configurato è quello previsto dall'art. 574-bis c.p. che punisce, per l'appunto, la condotta di chi sottrae e trattiene un minore all'estero contro la volontà di chi esercità la responsabilità genitoriale.

La ricorrente contestava l'esistenza del reato deducendo che era fuggita dall'Italia perchè spaventata dal comportamento dell'ex compagno. La Corte Territoriale prima e la Corte di Cassazione poi hanno invece ritenuto insussistente tale situazione di paura. La denuncia sporta dalla madre nei confronti del padre, poche ore prima di partire, è stata ritenuta dalla Corte pretestuosa e con accuse non circostanziate.

Scarsamente rilevante è poi il provvedimento del Tribunale dei Minori che, dopo la sottrazione, ha disposto l'affidamento del minore alla madre. L'effetto prodotto è stato solamente l'interruzione della permanenza del reato, ma non ha attribuito alcuna liceità alla condotta antecedente della madre

NIENTE TENUITA' NEI REATI PERMANENTI: Infine, proprio per la caratteristica di reato permanente del delitto di cui all'art. 574-bis c.p. e per la protrazione nel tempo della condotta illecita è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

Avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

Scarica la sentenza Cass. Sez. 6 nr, 17679/2016


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