La Quinta sezione della Corte di Cassazione (sent. nr. 40291/2017) ha recentemente annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Arezzo.
Insegnanti, dirigente e psicologa erano stati accusati, fra gli altri, del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) perché avrebbero sottoposto i bambini iscritti alla seconda elementare ad un periodo di osservazione psicologica in aula senza che i genitori degli stessi fossero stati nemmeno informati.
Il GUP aveva sostenuto che l’accusa di violenza privata era infondata in quanto:
- l’attività della psicologa non si era sostanziata in atti impositivi e/o limitativi della libertà di autodeterminazione dei piccoli
- non sussisteva il dissenso previsto dalla norma, ma tutt’al più, un mancato consenso.
La Corte di Cassazione, su ricorso delle parti civili, ha annullato la sentenza di non luogo a procedere evidenziando due errori interpretativi del Giudice.
Innanzitutto il mancato consenso, soprattutto alla luce del fatto che i genitori erano all’oscuro di tutto deve interpretarsi come dissenso.
Ma soprattutto non può dirsi escluso che l’attività svolta dalla dottoressa possa aver inciso sulla sfera fisico-psichica dei minori in quanto il Giudice e la difesa offrivano ricostruzioni diametralmente opposte. Alla luce di queste considerazioni, chiarita l’astratta configurabilità della violenza privata nel caso in esame, non poteva sostenersi la superfluità del dibattimento e quindi la sentenza andava annullata con rinvio per un nuovo esame della vicenda.
avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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