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Non è (sempre) obbligatorio esibire il documento d'identità al pubblico ufficiale (Cass. sez. 1

  • 21 set 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 31 mag 2023



Il reato di "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità" non punisce la mancata esibizione del documento d'identità al pubblico ufficiale.

La Corte di Cassazione era chiamata a decidere sul ricorso di un uomo condannato dal Tribunale per essersi rifiutato di esibire ad un Carabiniere la propria carta d'identità.

L'uomo si lamentava del fatto che il reato di cui all'art. 651 c.p. per il quale era stato condannato sanziona solo il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e non l'omessa documentazione delle stesse.

La Corte con la sentenza nr. 42808/2017 accoglieva il ricorso così argomentando.

L'art. 651 c.p. punisce solamente chi rifiuta di declinare le proprie generalità ove richiesto da un pubblico ufficiale ma non chi si rifiuta di documentare le stesse esibendo la carta d'identità. Tale obbligo sussiste - ai sensi degli artt. 4 Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza e 294 Reg. TULPS - solo i documenti siano richiesti a persone "pericolose o sospette".

Ne conseguiva quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza.

avv. Alberto Bernardi

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

 
 
 

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