L'automobilista non risponde di lesioni colpose se l'incidente è dovuto al cd. aquaplaning.
La Corte di Cassazione si è occupata in una recente sentenza (Cass. sez. IV nr. 1229/2018) di questo fenomeno e cioè la perdita di controllo dell'autovettura dovuta allo scivolamento su una pozzanghera presente sul manto stradale.
L'uomo, accusato di lesioni colpose, era stato assolto sia in primo grado sia in appello in quanto, in base alle consulenze tecniche effettuate, non era possibile affermare che egli stesse viaggiando a velocità sostenuta o comunque in violazione del Codice della Strada. Il fatto che lo stesso avesse travolto la vittima non dipendeva quindi dalla sua condotta di guida ma dalla circostanza imprevedibile ed eccezionale costituita da una enorme pozzanghera che occupava gran parte della carreggiata.A suo favore, poi, rileva il fatto che le forti piogge in corso avevano ridotto sensibilmente la visibilità.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso del danneggiato, confermava l'impostazione dei giudici di primo e secondo grado precisando che le lesioni subite non potevano dirsi conseguenza della condotta dell'imputato in quanto si era inserito un fattore imprevedibile quale è l'allagamento della strada.
Ricorso rigettato e assoluzione confermata.
Avv. Alberto Bernardi
Studio Legale Maisano
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