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Paga gli stipendi ai dipendenti ma non le tasse: per la Cassazione potrebbe non essere reato

  • 21 feb 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 5 mag 2023



Recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in materia di elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 10 bis del D.Lgs 74/2000 “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate”

Il caso è quello di una imprenditrice bergamasca che, subito dopo aver assunto l’incarico di amministratrice di una società, l’aveva trovata in uno stato di forte crisi finanziaria e aveva dovuto decidere se pagare gli stipendi ai lavoratori o le imposte dovute.

La vicenda

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup di Bergamo, aveva condannato la donna, alla pena di un anno di reclusione perché, quale legale rappresentante di Lxxxxx Txxxxx s.p.a., ometteva di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti entro il termine per presentare la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per il periodo relativo all’anno 2009.

La Corte, rifacendosi a costante giurisprudenza di legittimità sul punto, aveva ribadito il principio per cui “la responsabilità dell’imprenditore è esclusa solo in presenza di una crisi economica a lui non imputabile e solo quando siano state adottate tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi”. Secondo il ragionamento del Giudice a quo, pertanto, il fatto che la stessa avesse ammesso di avere avuto un’alternativa (pagare gli stipendi anziché le ritenute) escluderebbe la situazione di assoluta impossibilità di adempiere al debito d’imposta e integrerebbe l’elemento soggettivo del reato de qua.

Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando l’errore di diritto in cui era incorso il Giudice dell’appello che aveva negato la mancanza di dolo nella condotta dell’imputata.

Il ricorso

La Suprema Corte, prendendo le distanze dalle argomentazioni della Corte d’Appello di Brescia, ha accolto i motivi di ricorso prospettati dalla difesa dell’imputata.

Facendo leva sul dato letterale di quanto affermato dalla difesa, la Cassazione sottolinea come l’imputata non avesse affermato “di aver scelto di pagare”, bensì che si fosse vista “sinceramente obbligata” a preferire il pagamento dei propri dipendenti sicché – spiega la Corte – “l’affermare di essersi ritenuti obbligati a fare una determinata cosa non equivale, logicamente ad ammettere di aver scelto di non fare una cosa diversa, poiché l’adempimento di un dovere non coincide con una scelta, neppure se questa ha un oggetto diverso”.

Se ai fini della configurabilità del reato in questione è sufficiente il dolo generico, questo tuttavia, proprio in quanto dolo, non può essere scisso dalla consapevolezza della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà. Nel reato de qua, pertanto, il dolo non viene integrato dall’omesso pagamento in sé, ma dalla scelta consapevole della illiceità rappresentata dal mancato pagamento.

La corte territoriale, errando, anziché accertare la fattispecie criminosa in modo completo (soprattutto in relazione all’elemento soggettivo di cui si è anzidetto), si era invece attestata su una “porzione al negativo dell’elemento oggettivo del reato” - la carenza di forza maggiore impeditiva della condotta - ovvero sulla prova, a suo dire raggiunta, che sussisteva la liquidità per effettuare il versamento.

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.

Dott.ssa Laura Ingriccini

Studio Legale Maisano

Avvocati Penalisti in Bologna

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